Le fonti della Privacy

Di seguito un breve estratto degli articoli delle fonti e convenzioni internazionali per i diritti umani, civili, politici e sociali in riferimento alla privatezza e riservatezza dell’individuo.

Da questi pilastri derivano tutti gli altri diritti

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – 10 dicembre 1948
Art.12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Roma 4 novembre 1950
Art. 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici – Nuova York il 16 dicembre 1966
Art. 17
Ribadisce l’art 12 della dichiarazione dei diritto dell’uomo e aggiunge l’obbligo di tutela al punto 2.
1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Testo di Nizza 18 dicembre 2000
Art. 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Art. 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

Anche la costituzione Italiana, per quello che vale ad oggi, è un’altra fonte di diritti fondamentali e che, almeno in teoria, dovrebbe proteggere e garantire il diritto della privacy, cosa che nei fatti è disattesa. 

Parliamoci chiaro, suindicate sono elencate le fonti della privacy; le leggi ci sono ma solo su carta.